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Cosa prescrive la legge Bassanini?
Riportiamo di seguito il contenuto della legge
Bassanini (Leggi 127/97, 191/98, D.P.R.403/98, D.P.R. 445/2000) a proposito sia
dei nomi di dominio dei siti internet
delle pubbliche amministrazioni, sia dei contenuti
che essi debbono avere.
In sintesi:
- L’utilizzo di un indirizzo internet ufficiale
implica l’utilizzo di un nome di dominio che deve rispettare un ben preciso standard,
a seconda della tipologia dell’ente locale a cui si riferisce; ad esempio, per i
Comuni lo stile deve obbligatoriamente essere: comune.Nome Comune.Provincia.it.
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I relativi indirizzi e-mail ufficiali debbono essere creati esclusivamente utilizzando
tale nome di dominio: es. ufficio@comune.NomeComune.Provincia.it
- Il contenuto del sito internet ufficiale deve essere privo di pubblicità, banner e link a siti non
istituzionali e deve avere un controllo sulle informazioni in esso riportate.
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